
Statuto dell’associazione culturale
“Accademia Numismatica Italiana”
ARTICOLO I
Costituzione e sede
È costituita la associazione culturale “Accademia Numismatica Italiana”, in seguito denominata semplicemente ‘Associazione’ o ‘Accademia’, con sede nel comune di Grottaferrata (RM), via San Michele n. 35.
L’Associazione ha adottato il seguente emblema, che appone sui propri documenti ufficiali, banner, network e social media:
L’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo, all’interno del Comune ove è posta la sede legale, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
La durata dell’Associazione è convenuta a tempo indeterminato.
ARTICOLO II
Oggetto e scopo
L’“Accademia Numismatica Italiana”, è un’associazione culturale senza fini di lucro, ed ha come suo fine istituzionale la promozione della ricerca scientifica nel campo degli studi numismatici, della medaglistica, della cartamoneta e branche ad essa assimilabili. Tale scopo viene perseguito in particolare:
- favorendo i contatti tra gli studiosi e le istituzioni (in Italia ed all’estero) per coordinarne le iniziative e svilupparne la ricerca scientifica. L’Accademia si propone, nell’ambito delle discipline di sua competenza statutaria, di costituire un proficuo rapporto di reciproca collaborazione con gli organi preposti, nell’Università Italiana, alla formazione specialistica e postuniversitaria, nonché con altre associazioni e fondazioni culturali esterne all’Università;
- promuovendo l’informazione circa l’utilizzo della moneta nel corso della storia dell’uomo tenendo conto delle sue evoluzioni, in campo economico e commerciale ed in campo celebrativo con riguardo alla medaglistica;
- curando l’acquisizione di materiale numismatico e bibliografico mediante le forme più opportune;
- promuovendo la pubblicazione delle ricerche;
- organizzando convegni, conferenze, corsi di studio ed altre manifestazioni che corrispondano alle finalità della Accademia e le favoriscano. L’Accademia si propone di organizzare incontri e seminari che permettano di mettere in luce le qualità scientifiche di giovani studiosi in formazione, nei settori della Numismatica e della Medaglistica. Si propone altresì di organizzare anche manifestazioni di carattere non specialistico.
ARTICOLO III
Risorse Economiche
L’Accademia trae i mezzi finanziari per il suo funzionamento dalle quote sociali e da eventuali altre sovvenzioni.
ARTICOLO IV
Soci
I soci si dividono in:
- fondatori o “accademici ordinari”
- ordinari o “accademici aggregati”
- sostenitori
a) Sono soci fondatori definiti anche all’interno dell’Associazione come “Accademici Ordinari”, sono le persone fisiche che hanno preso parte alla costituzione dell’Associazione. Rivestono, inoltre, un ruolo direttivo e si occupano di votare, in presenza o tramite voto a distanza, le decisioni più importanti per gli indirizzi sociali, economici e culturali dell’Accademia. Sono rappresentati dai soci fondatori (Allegato 1). Il gruppo degli “Accademici ordinari” è aperto a nuovi ingressi per meriti culturali e scientifici tramite valutazione del curriculum e a seguito di votazione con almeno il 75% delle preferenze espresse da parte degli accademici ordinari in carica.
b) Sono soci ordinari quanti, tra i cultori degli studi di numismatica e medaglistica e materie affini, o tra tutti coloro che manifestino interesse per le attività dell’Accademia, facciano domanda di adesione all’Associazione. La domanda sarà vagliata dalla Commissione Valutatrice e sottoposta al Consiglio Direttivo per la ratifica. Essi si definiscono anche “Accademici Aggregati”, fanno parte dell’Accademia ma senza diritto di voto. Il loro ingresso è subordinato al parere della “Commissione valutazione nuovi ingressi” ed alla successiva votazione da parte degli “accademici ordinari”, con almeno i 2/3 (66,67%) delle preferenze. Dopo almeno due anni consecutivi all’interno dell’Accademia possono essere proposti per essere inseriti, a loro volta, fra gli accademici ordinari. I candidati “accademici aggregati” devono essere presentati da almeno tre “accademici ordinari”. Come riportato al comma precedente, possono entrare fra gli “accademici ordinari” solo con il 75% delle preferenze
c) Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche (Enti, Istituzioni, Fondazioni, Società, pubbliche o private) che contribuiscono al funzionamento dell’Associazione attraverso la sottoscrizione di una quota sociale di almeno Euro 100,00 (cento/00) l’anno. Non hanno diritto di voto in Assemblea, ma partecipano alle attività sociali (convegni, conferenze, incontri sociali, …) e ricevono il materiale periodico pubblicato dall’Accademia.
I Soci, con l’adesione all’associazione, si impegnano a:
- visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell’associazione;
- rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.
- versare le quote stabilite annualmente dal direttivo dell’Associazione.
IV.1 Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni
- La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.
- Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.
IV.2. Domicilio dei Soci
Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l’associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal “Libro dei Soci”; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell’indicazione del domicilio nel “Libro dei Soci” si fa riferimento alla residenza anagrafica.
IV.3. Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato
La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte (anche a mezzo di semplice e-mail), per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere ad nutum con efficacia immediata dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell’Associato comporta decadenza dello stesso dall’eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo sociale dell’Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L’associato radiato non può più essere riammesso.
Ciascun Associato è tenuto ad inviare tassativamente entro il mese di dicembre dell’anno precedente la quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo. L’invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Associazione. I Soci morosi, perdono la qualifica di Socio al protrarsi della morosità per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa. Tranne in casi di eccezionale gravità, non sono previste more per il ritardo.
ARTICOLO V
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere e il Revisore dei Conti.
V.1 Rappresentanza legale
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.
V.2. Commissioni
Le attività dell’Accademia sono demandate alle commissioni, le quali rivestono ruoli specifici. Le singole commissioni sono le seguenti:
- Commissione valutazione nuovi ingressi
- Commissione rapporti con gli Enti
- Commissione organizzazione convegni
- Commissione rapporti con le Accademie estere
- Commissione gestione sito web e visibilità mediatica
- Ufficio Legale (con funzione di Probiviri)
Ogni commissione deve essere composta da almeno tre accademici, di cui almeno due ordinari. Uno stesso accademico può far parte di più di una commissione. La votazione dei candidati si tiene durante l’Assemblea, con cadenza biennale. In alternativa alla votazione si può procedere per acclamazione, qualora non vi siano contrasti.
Oltre alle commissioni, sono previste tre cariche elettive: Presidente, Vice Presidente e Segretario-Tesoriere (ed il Revisore dei conti ove previsto).
V.3. Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri: il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario-Tesoriere. Alla attribuzione delle predette cariche sociali il Consiglio Direttivo provvede al proprio interno. Il Consiglio Direttivo formula l’ordine del giorno dell’Assemblea ed attende all’ordinaria amministrazione dell’associazione, nel rispetto delle norme statuarie e delle deliberazioni dell’Assemblea. Si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente o per iniziativa di almeno due dei suoi componenti; anche per le delibere del Consiglio Direttivo si applica il criterio della maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni; i suoi componenti sono rieleggibili.
V.4. Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo può avvalersi di volta in volta di un Comitato Scientifico, che coadiuvi il Consiglio Direttivo medesimo per lo svolgimento delle iniziative culturali dell’Associazione. Tale Comitato può essere costituito anche da persone fisiche diverse dai soci della Accademia, scelte dal Consiglio Direttivo tra gli studiosi di maggior prestigio nelle diverse discipline.
V.5. Presidente
Il Presidente riveste il ruolo di legale rappresentante dell’Accademia, ha potere di firma e può operare sui fondi dell’Accademia assieme al Segretario-Tesoriere. Viene eletto durante l’Assemblea con la maggioranza dei voti. In caso sia l’unico candidato, può essere nominato per acclamazione.
V.6. Vice Presidente
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le iniziative e, in caso di impedimento temporaneo o permanente del Presidente, ne assume tutte le funzioni. L’impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni può essere comunicato dal Presidente stesso o dai 2/3 dell’Assemblea. Viene eletto durante l’Assemblea con la maggioranza dei voti. In caso sia l’unico candidato, può essere nominato per acclamazione.
V.7. Segretario e Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere svolge il doppio ruolo di Segretario dell’Accademia e di Tesoriere dei suoi beni, cura la verbalizzazione delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo provvedendo all’esecuzione delle relative delibere, tiene il Libro dei soci e redige il bilancio preventivo e consuntivo della Accademia da sottoporre all’Assemblea. Assieme al Presidente opera sui fondi. Viene eletto durante l’Assemblea con la maggioranza dei voti. In caso sia l’unico candidato, può essere nominato per acclamazione.
V.8. L’Organo di Revisione
- L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico, sia collegiale, e resta in carica 4 anni.
- L’organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
- L’organo di revisione in particolare:
- verifica l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto;
- partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo;
- si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
- Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
- Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss. Cod. Civ..
ARTICOLO VI
L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto. È l’organo sovrano dell’Associazione e decide sugli argomenti che la Legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l’organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all’avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall’associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro socio.
L’Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l’Associazione, purché in Italia, e anche su idonee piattaforme on-line.
La convocazione dovrà contenere:
- le materie all’ordine del giorno;
- il luogo in cui si svolge l’assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l’ora di convocazione dell’assemblea;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o PEC, e/o esposta presso la Sede Sociale almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale per l’approvazione del bilancio d’esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.
L’Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
L’Assemblea per il rinnovo delle cariche si svolge ogni due anni, e viene indetta dal Presidente con un preavviso di almeno 30 giorni consecutivi per mezzo di comunicazione scritta.
Quando l’Assemblea è convocata, su iniziativa del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Accademici Ordinari, in seduta straordinaria, la comunicazione scritta della convocazione deve essere recapitata con il mezzo più idoneo al grado di urgenza, entro i dieci giorni antecedenti la data della seduta.
Alle assemblee partecipano tutti gli accademici, sia ordinari, sia aggregati, anche se solo i primi hanno diritto di voto.
Durante lo svolgimento dell’Assemblea il Presidente e le Commissioni illustrano il loro operato e si svolgono le votazioni per il rinnovo delle cariche. Durante l’Assemblea viene votato anche il passaggio da accademico aggregato ad ordinario, con almeno il 75% delle preferenze. L’ingresso degli accademici aggregati viene votato, invece, ogni dodici mesi a partire dall’insediamento del Presidente, con la votazione che può essere tenuta sia in presenza, sia con sistemi idonei di partecipazione e voto a distanza.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei soci più uno ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Nel conteggio valgono anche le deleghe, che possono essere al massimo tre per ogni accademico ordinario.
L’Assemblea delibera sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, vigila sul perseguimento e conseguimento degli scopi sociali, assume altre delibere previste da questo Statuto.
L’Assemblea provvede all’elezione del Consiglio Direttivo col criterio della maggioranza semplice. Ogni accademico ordinario può esprimere una preferenza per ogni carica del Consiglio Direttivo.
Dopo dodici mesi dalle votazioni, il Presidente indice, con un preavviso di almeno 30 giorni consecutivi per mezzo di comunicazione scritta, un incontro, nel quale sarà votato l’ingresso dei nuovi accademici aggregati. Dal momento che l’Accademia ha come finalità la promozione di eventi culturali e di manifestazioni, detto incontro può essere incluso a latere durante uno di tali eventi. Conseguentemente tale scadenza non è tassativa, bensì può oscillare in eccesso o in difetto di tre mesi al fine di coincidere con uno degli eventi idonei al suo svolgimento a latere. Resta invariato il preavviso di almeno 30 giorni consecutivi per mezzo di forma scritta.
Il presidente può inoltre indire, quando lo ritiene necessario, incontri a distanza con una o più commissioni al fine di coordinare l’attività dell’Accademia e valutare le decisioni da adottare.
Le assemblee biennali e gli incontri tenuti dopo dodici mesi dalle elezioni devono essere verbalizzate da uno dei partecipanti su incarico del Presidente. Detti verbali saranno firmati dal Presidente stesso e dal Segretario-Tesoriere. In caso di assenza del Segretario-Tesoriere il Presidente nominerà, solo per tale occasione, un suo sostituto con valenza quindi pro tempore.
Per gli incontri a distanza non vi è l’obbligo di verbalizzazione, a meno che non vi siano decisioni operative da trasmettere a tutti gli accademici.
Ogni verbale va trasmesso a tutti gli accademici tramite e-mail entro 15 (quindici) giorni dalla sua stesura, che deve avvenire entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla stessa. È obbligo dell’accademico verificare la ricezione della stessa, e l’Accademia non può essere ritenuta responsabile in caso di mancata consegna del messaggio e-mail (che può avvenire per cause quali la casella del ricevente piena, blocco da parte del sistema di filtraggio delle e-mail indesiderate, blocco da parte del sistema contro lo spamming, e altri casi analoghi).
ARTICOLO VII
Fondo sociale
Il fondo sociale dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o da Enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, di privati o di Enti, entrate derivanti dalle ulteriori attività connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni di altri enti e dai premi vinti.
Tutti i beni mobili dell’Accademia sono conservati presso una delle sedi (o quella legale, o quella di rappresentanza, o sparsi fra le suddette), secondo le indicazioni del Presidente. Al termine di ogni anno solare si procede alla loro rendicontazione, aggiornando l’elenco dei beni usciti e di quelli acquisiti.
Riguardo il materiale prodotto dall’Accademia stessa (libri, opuscoli, medaglie, spille, …) è facoltà del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere poterne disporre per donativi, con il solo fine di promuovere l’immagine dell’Accademia stessa presso Enti, studiosi, luoghi di studio, biblioteche e associazioni culturali.
Gli stessi beni prodotti possono essere utilizzati come premi per concorsi letterari o artistici, sempre inerenti i temi della numismatica.
ARTICOLO VIII
Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario
L’esercizio associativo nel rispetto delle vigenti normative di legge ha inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell’associazione – da sottoporre al parere dell’Organo di Controllo ove nominato – che deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.
Il Bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi e delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
Nei trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell’Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.
ARTICOLO IX
Utili e Avanzi di Gestione
In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l’incremento del proprio fondo sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ARTICOLO X
Libri Sociali
L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro degli Associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
ARTICOLO XI
Pubblicità e trasparenza
Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione
ARTICOLO XII
Modifiche Statutarie
Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell’Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del presente Statuto.
Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:
- dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l’Assemblea Straordinaria degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;
- da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all’indizione stessa.
Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea.
ARTICOLO XIII
Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del fondo sociale dell’associazione.
Copia del verbale dell’Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza agli Enti pubblici superiori. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d’appartenenza.
ARTICOLO XIV
Liquidazione
Dichiarata l’estinzione dell’associazione o disposto il suo scioglimento, si procede alla liquidazione del fondo sociale ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. Cod. Civ.. Entro un mese dall’estinzione o dallo scioglimento, l’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall’Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d’ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l’Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio.
ARTICOLO XV
Controversie
Il Segretario-Tesoriere vigila sull’operato dell’Accademia sia da un punto di vista legale, sia economico e finanziario. In caso di violazione da parte del Presidente o del Vice Presidente, o di una Commissione, egli può prendere il controllo al posto del Presidente per ricondurre l’operato nei termini legali.
L’Ufficio Legale, che riveste anche una funzione assimilabile a quella dei Probiviri, si assicura che tutti i membri rispettino lo Statuto ed interviene in caso di diatribe fra gli associati stessi.
Qualora si verifichino i punti sopra menzionati, l’Ufficio Legale interviene o in maniera autonoma, o su indicazione del Presidente, o su indicazione del Segretario-Tesoriere, o su richiesta da parte dell’accademico leso; detta comunicazione deve avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R, e-mail o PEC.
Il parere dell’Ufficio Legale viene rilasciato entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla notifica, e il suo verdetto è effettivo ed immediatamente eseguibile. L’eventuale ricorso da parte dell’accademico sanzionato va inoltrato entro 15 (quindici) giorni all’intera assemblea, che si pronuncerà per votazione on-line entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione ed i suoi associati, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
ARTICOLO XVI
Regolamenti Interni
Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.
ARTICOLO XVII
Norme di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge di settore vigenti.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione in contrasto con esso.
Il presente statuto è stato approvato dall’Associazione nella riunione del 08/02/2025.
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